Strutture sanitarie, socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.) e sociali

Descrizione

Strutture sanitarie, socio-sanitarie (studio medico, fisioterapia, ecc.) e sociali

La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter e della Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 5.

La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:

  • gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
  • la trasformazione di strutture già esistenti:
  • il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
  • la messa in esercizio delle strutture

Approfondimenti

Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione (Regolamento regionale 01/02/2018, n. 1 art. 1):

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
  • strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale
  • strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente
  • stabilimenti termali
  • studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento.

L’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.

L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di accreditamento. 

La Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 17 definisce le procedure di accreditamento istituzionale.

Requisiti

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le strutture devono inoltre rispettare i requisiti minimi generali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1997, dalla Deliberazione della Giunta regionale 16/12/2016, n. 1571, dalle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di competenza, dalle disposizioni internazionali.

Attività correlate