Descrizione
Le strutture sanitarie includono:
- strutture che offrono prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, sia a ciclo continuativo che diurno per pazienti acuti
- strutture ospedaliere ed extraospedaliere che forniscono servizi in regime ambulatoriale, come laboratori di analisi, centri diagnostici e poliambulatori
- strutture sanitarie extraospedaliere intensive ed estensive che offrono servizi di riabilitazione e assistenza specialistica
- strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, come residenze sanitarie assistenziali (RSA) e hospice
- stabilimenti termali che erogano prestazioni terapeutiche basate sull'utilizzo di acque minerali
- studi professionali, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, specialmente se attrezzati per interventi chirurgici ambulatoriali o procedure diagnostiche e terapeutiche invasive.
Relativamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, la Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 4 definisce le funzioni in capo ai SUAP:
- il rilascio delle autorizzazioni di cui alla Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 8 e art. 9
- l’esercizio delle attività di vigilanza sulle strutture autorizzate di cui alla Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 13
- l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 14 e art. 15.
Approfondimenti
L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate, l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 2).
La Giunta regionale disciplina le procedure di autorizzazione e di accreditamento regionale e stabilisce i requisiti per l’accreditamento prevedendo:
- requisiti essenziali, quale presupposto per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento
- eventuali requisiti ulteriori, anche ai fini di un’articolazione per classi, correlati alla complessità organizzativa e dell’attività delle strutture.
L’accreditamento ha validità triennale e può essere rilasciato anche con prescrizioni se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito di Regione Marche.
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività inviano con cadenza annuale al SUAP una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione previsti dalla Legge regionale 30/06/2016, n. 21, art. 17, art. 3, com. 1, let. b.