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Strutture ricettive non alberghiere (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpi, escursionistici e bivacchi fissi, case religiose di ospitalità)

Descrizione

Strutture ricettive non alberghiere (bed&breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpi, escursionistici e bivacchi fissi, case religiose di ospitalità)

Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:

  • bed&breakfast
  • affittacamere
  • case e appartamenti per vacanze
  • case per ferie e ostelli per la gioventù
  • country house e residenze d'epoca extra-alberghiere
  • rifugi alpi, escursionistici e bivacchi fissi
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico
  • case religiose di ospitalità

Approfondimenti

I bed and breakfast sono le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.

Gli affittacamere sono le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

Gli affittacamere possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale
  • in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale.

Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.


Le residenze turistiche o residence sono le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

Le case per ferie sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, anche in forma non imprenditoriale e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. 

Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione.

Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF). Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

 

Le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali.

Tali strutture ricettive sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Non rientrano tra le attività di country house le attività agrituristiche.

Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale.

I rifugi alpini sono le strutture ricettive ubicate in zone di montagna predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno.

I rifugi escursionistici sono le strutture ricettive aperte al pubblico idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli a escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

I bivacchi fissi sono i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.

Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti a uso turistico in conformità alla normativa riguardante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a uso abitativo).

Chi dà in locazione appartamenti ammobiliati per uso turistico ha l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi ce ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate.

Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti a uso turistico.

Le case religiose di ospitalità sono le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio.

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

I titolari o gestori delle strutture allegano alla SCIA la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.

I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.

Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 1° gennaio dell'anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, comunicano le eventuali variazioni del periodo dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo.

Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi comunicati (Legge regionale 20/07/206, n. 9, art. 40).

La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente (Legge regionale 20/07/206, n. 9, art. 14).

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attivitàper esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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