Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi (CEL)

Descrizione

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi (CEL)

Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono essere comunque svolti nel rispetto (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1) (Legge Regionale 20/04/2015, n. 17, art. 4):

  • delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
  • delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
  • delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Sono interventi edilizi liberi:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, con le funzioni e le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-bis
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine
  • la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria
  • i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne
  • i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro
  • la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444 o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica (i Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi)
  • installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³
  • installazione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e.5)
  • le opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico

    Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.

    Approfondimenti

    L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.

    La Legge Regionale 20/04/2015, n. 17, all'articolo 4, comma 1, lettera l), elenca quali sono le opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali, finalizzate ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, che rientrano nell'edilizia libera a condizione che non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture:

    1. le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell’impianto;
    2. i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all’interno dello stabilimento stesso;
    3. i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
    4. le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
    5. le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
    6. le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
    7. le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione;
    8. i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
    9. la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura;
    10. le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette;
    11. le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze;
    12. le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci;
    13. le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento