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Descrizione

Attività funebre

L’attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

  • gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
  • vendere le casse e altri articoli funebri
  • trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.

Approfondimenti

Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.

Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali occorre disporre di un incaricato alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico (Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3).

La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione e all’iscrizione nel registro regionale (Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3, art. 15 e Deliberazione della Giunta regionale 07/09/2009, n. 1397).

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e disporre di un direttore tecnico responsabile della conduzione dell’attività funeraria e di operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi previsti dal Regolamento regionale 09/02/2009, n. 3 e Deliberazione della Giunta regionale 07/09/2009, n. 1397.

Il direttore tecnico può essere anche il titolare o il legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’attività deve avere (Legge regionale 03/03/2020, n. 4, art. 13):

  • una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere e a ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai Regolamento comunali in materia
  • un carro funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del Regolamento comunale in materia e al Decreto del Presidente della Repubblica 10/07/1990, n. 285
  • adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la disinfezione e il ricovero, conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale, del Decreto del Presidente della Repubblica 10/07/1990, n. 285, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio.

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