Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Descrizione

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di

  • cessazione dell'attività commerciale
  • cessione dell'azienda o dell'unità locale
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno quindici giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 05/08/2021, n. 22, art. 49.

Saldi o vendite di fine stagione

I saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.

Nelle prime ventiquattro ore dall'inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino purché la stessa sia inserita in un'area in cui sia indicata la percentuale di sconto. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna, anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma (compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta).

Lo svolgimento delle vendite promozionali non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo.