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Agenzie di viaggio e turismo

Descrizione

Agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente, anche on line, le attività di:

  • produzione
  • organizzazione
  • intermediazione
  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni

e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

Approfondimenti

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione adottata dalle altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni o di Regioni italiane.

 

La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia o può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco.

L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al superamento dell’esame di idoneità dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia, indetto dalla Regione almeno ogni due anni (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 64).

Nel caso di sospensione dell’attività lavorativa del direttore tecnico per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell’agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione al SUAP, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico.

Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte del direttore tecnico, il titolare o gestore dell’agenzia deve darne comunicazione entro 30 giorni al SUAP, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore.

L’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al SUAP nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, come previsto dalla (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 59, com. 4).

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere affidata a un direttore tecnico o può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia iscritto all'elenco regionale dei direttori tecnici.

Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia. 

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per le agenzie di viaggio che esercitano attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti, non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 58, com. 3 bis).

Le agenzie di viaggio che esercitano attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico (Legge regionale 11/07/2006, n. 9, art. 58, com. 4).

Attività correlate

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