Descrizione
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento medio-trimestrale
- ravvedimento lungo o annuale
- ravvedimento lunghissimo o biennale
- ravvedimento ultra-biennale.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Approfondimenti
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 €
Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo ad ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune (bollettino, bonifico, ecc.).
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.