Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783 e di cui alla Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48-49.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale. 

L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare in parte allo Stato ed in parte al Comune. A quest'ultimo spetta infatti l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal comune stesso. L'imposta relativa agli immobili di categoria D10, cioè a fabbricati  per funzioni produttive connesse alle attività agricole è invece da versare interamente al Comune.

Approfondimenti

Ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 740il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili escluso il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita dalla Legge 27/12/2019 n. 160, art. 1, com. 741, lettere b) e c) che infatti non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 741, ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni.

  • per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 36, com. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08-/006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto legislativo (Stato Italiano) 29-03-2004, n. 99, art. 1, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole sulle quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
  • per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740sono considerate abitazioni principali anche:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

  • Non sono assoggettate all’IMU, ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740 l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ad eccezione delle abitazioni principali con categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo. 
  • Sono esenti dall’imposta, ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 758, i terreni agricoli come di seguito qualificati:
    a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ai sensi del 
    Decreto legislativo (Stato Italiano) 29-03-2004, n. 99, art.1, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole indipendentemente dalla loro ubicazione;
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla
    Legge 28/12/2001, n. 448;
    c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • Sono inoltre esenti dall’imposta, ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 759 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
    b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 601
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810
    f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
    g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al 
    Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Decreto legge (Stato Italiano) 24/01/2012, n. 1, art. 91-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 19/11/2012, n. 200.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.

Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 721,75 €
Rendita rivalutata: 721,75 € x 5% = 757,84 €
Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.256,40 €
Imponibile IMU: 121.256,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

L'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 dove devono essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate), il codice catastale del comune di Recanati è H211
  • il numero dei fabbricati posseduti nel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. I contribuenti utilizzano  il modello di dichiarazione di cui al Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 30/10/2012.

È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui la Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 741 e com. 511 rispettivamente relativi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, immobili posseduti e non locati da personale delle forze armatee ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice destinati alla vendita cosiddetti “beni merce”
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Gli enti non commerciali di cui alai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 759, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI,  entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 19/11/2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 26/06/2014.

Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art.3.

Immobile in comodato a uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentele (genitori/filgi)

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 760Ai fini della suddetta riduzione l’Ufficio Tributi, nell’esercizio delle sue facoltà, chiede di trasmettere al Comune copia del contratto regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Abitazione posseduta in Italia da soggetti pensionati residenti all’estero

A partire dall’anno 2021, ai sensi della Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria IMU è applicata nella misura della metà. Ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione l’Ufficio Tributi, nell’esercizio delle sue facoltà, chiede che il soggetto passivo trasmetta al Comune, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, dichiarazione sostituiva di atto di notorietà come da modello predisposto dall’ente

La delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2020 prevede la possibilità per l’anno 2021 di presentare apposite comunicazioni al fine di usufruire delle aliquote agevolate deliberate per le seguenti casistiche:

Abitazioni ad uso gratuito

  • Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi anagraficamente residenti:
    Per le abitazioni e le relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti cioè figli dei figli, nonni) si applica la specifica aliquota agevolata del 8,60 per mille. I proprietari devono presentare, entro il 31 dicembre del primo anno di concessione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da modello predisposto dal Comune. Si precisa che nel caso in cui la concessione in uso gratuito dell'immobile prosegua negli anni, non è necessario ripresentare la comunicazione. Per le abitazioni già in uso gratuito a parenti da anni precedenti, vale la comunicazione effettuata a suo tempo. Dell'eventuale cessazione (o modifica) della concessione in uso gratuito deve essere data comunicazione non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione stessa.
  • Abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale:
    Con decorrenza 2016 per gli immobili concessi in uso gratuito a figli/genitori (parenti in linea retta entro il primo grado), la legge di stabilità 2016 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU dell'immobile a condizione che tuttavia il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre all’immobile dove è residente, una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Si specifica che, in queste casi, sono applicate entrambe le agevolazioni: riduzione della base imponibile del 50% e applicazione dell'aliquota specifica del 8,60 per mille.Per godere di dette agevolazioni l’Ufficio Tributi, nell’esercizio delle sue facoltà, chiede di trasmettere al Comune, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, copia del contratto di comodato regolarmente registrato. Si precisa che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  • Abitazioni e pertinenze locate ai sensi della legge Legge 30/12/1998, n. 431, art. 2, com. 3 (affitti agevolati)
    Con decorrenza 2016 l'IMU sugli immobili locati a canone concordato (affitti agevolati) l’imposta è ridotta al 75%.
    Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato in base alla Legge 30/12/1998, n. 431, art. 2, com. 3, con contratto regolarmente registrato e asseverato, stipulato sulla base dell’accordo territoriale depositato presso il Comune di Recanati in data 26/02/2019 con Prot. n. 8021 a soggetti che la utilizzino come abitazione di residenza, si applica la specifica aliquota agevolata del 8,60 per mille. Si specifica che, in questi casi, sono applicate entrambe le agevolazioni: riduzione dell’imposta al 75% e applicazione dell'aliquota specifica del 8,6 per mille. Per godere di dette agevolazioni l’Ufficio Tributi, nell’esercizio delle sue facoltà, chiede di trasmettere al Comune, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, copia del contratto regolarmente registrato. La comunicazione della cessazione della locazione a canone agevolato può essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno entro il quale si verifica la cessazione stessa.   

Decreto legge 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per le annualità 2021 e 2022 a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (Decreto legge 14/08/2020, n. 104, art. 78, com. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 126).

Legge 30/12/2020, n. 178

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativa a (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 599):

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Attenzione: come indicato nelle faq pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, possono beneficiare dell’esenzione solo le attività svolte in forma di impresa, con la conseguente esclusione dal beneficio per gli immobili gestiti da persona fisica senza alcuna forma imprenditoriale connotata da attribuzione di partita IVA.

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura della metà (Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48).

Conversione del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 con la Legge 21/05/2021 n. 69

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, è disposta l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, residenti o stabilititi in Italia, che svolgono attvità di impresa arte o professione o producono reddito agrario (stessi soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsti dal Decreto Legge 22/03/2021, n. 41), nei quali, gli stessi soggetti passivi, esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Questi soggetti devono essere titolari di reddito agrario o con ricavi o compensi non superiori a 10.000.000,00 € nel periodo di imposta 2019 e con l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo dato del 2019 (quest’ultimo requisito non è richiesto per le attività che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2019).

Sono esclusi dal beneficio:

  • gli enti pubblici (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità Montane, le Province e le Regioni), i soggetti intermediari (banche, società finanziarie, confidi, ecc.) e le società di partecipazione
  • le imprese, arti e professioni e le attività agricole cessate alla data del 23 marzo 2021 oppure avviate dopo il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 22/03/2021, n. 41).

Per ulteriori informazioni, atti normativi comunali, modulistica ed eventuali approfondimenti visita la scheda sul sito del Comune.

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

Coadiuvanti

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1).

Soci di società di persone

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si riconoscono e si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 9)

Lavoratori agricoli pensionati

Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere la propria attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Servizi

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Attività correlate