Descrizione
La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento e può essere relativa al medesimo tributo (compensazione verticale) o relativa a tributi locali diversi (compensazione orizzontale prevista esclusivamente tra IMU e TASI),fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale di IMU. Le eccedenze di cui si chiede la compensazione devono riguardare l’anno in corso o gli anni precedenti, senza l’applicazione di interessi.
La compensazione può avvenire solo se non è intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.
Approfondimenti
All’articolo 18 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16/06/2016, n. 19 è previsto che il contribuente debba presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
L'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.